In riferimento alla deliberazione n. X/5060 del 18/04/2016 – reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative,
con la presente comunicazione chiediamo l’immediata sospensione del REQUISITO DI ACCESSO che prevede la “residenza in Lombardia da 5 anni per almeno un genitore” per i seguenti interventi:
BONUS FAMIGLIA – PER SOSTENERE LA MATERNITA’ E I PERCORSI DI CRESCITA DEI NUOVI NATI
NIDI GRATIS
All’ASSESSORE GIULIO GALLERA
All’ASSESSORE VALENTINA APREA
ALL’ASSESSORE FABRIZIO SALA
E p.c. AI CAPIGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE
Oggetto: deliberazione n. X/5060 del 18/04/2016 – reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative
In riferimento all’oggetto, con la presente comunicazione chiediamo l’immediata sospensione del REQUISITO DI ACCESSO che prevede la “residenza in Lombardia da 5 anni per almeno un genitore” per i seguenti interventi:
- BONUS FAMIGLIA – PER SOSTENERE LA MATERNITA’ E I PERCORSI DI CRESCITA DEI NUOVI NATI
- NIDI GRATIS
Tale requisito, che peraltro riguarda esclusivamente queste due misure, è inaccettabile e contrario dal dettato normativo della legge 176/91 con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (la CRC – 20/11/1989).
La suddetta legge dello Stato Italiano infatti “impegna gli Stati parti – e dunque le sue articolazioni territoriali – a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione.”
Appare pertanto decisamente impropria l’imposizione del requisito della residenza così come sopra richiamato proprio perché determina e sancisce processi discriminatori a partire da una condizione formale dei genitori quale modalità di negazione del diritto a percorsi facilitati per la fruizione di risorse e di servizi per la prima infanzia.
Tale vincolo di requisito peraltro penalizza fortemente le madri sole che non hanno ancora maturato i 5 anni di residenza in Lombardia.
Questa modalità di procedere peraltro è inaccettabile anche sotto il profilo culturale e socio-pedagogico. E’ infatti noto e ampiamente dimostrato da importanti studi e ricerche a livello internazionale che “garantire e sostenere il diritto di tutti i bambini all’opportunità di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale nei primi anni di vita” è strategia prioritaria per favorire inclusione, costruire reti relazionali e prevenire forme di disagio individuale e familiare
Riteniamo pertanto che il requisito dei 5 anni di residenza per la fruizione delle due misure sopra indicate debba essere rimosso nel rispetto del principio di non discriminazione e al fine di favorire politiche di inclusione piuttosto che di emarginazione, soprattutto in riferimento alle minorenni e alle donne sole in gravidanza per le quali sarebbe ancor più penalizzante.
Chiediamo quindi a tutte le forze politiche in consiglio regionale di adoperarsi affinché tale risultato sia raggiunto e restiamo disponibili a qualunque approfondimento sia ritenuto utile.
Le organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore – Lombardia
ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)